la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Atti di competenza dei dirigenti dei servizi
 
   1. In attuazione a quanto disposto dalla lettera e)  del  comma  1
dell'art.  10  e  dal  comma  1 dell'art. 32 della legge regionale 26
aprile  1990,  n.  30,   e   senza   pregiudizio   delle   successive
determinazioni  regionali  concernenti  l'attribuzione o la delega di
funzioni  agli  enti  territoriali,  sono  individuati,  per  ciascun
servizio della giunta regionale, nella tabella allegata alla presente
legge,  che  forma  parte  integrante  della  stessa, gli atti la cui
adozione spetta al dirigente del servizio.