la seguente legge: Art. 1. Atti di competenza dei dirigenti dei servizi 1. In attuazione a quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, e senza pregiudizio delle successive determinazioni regionali concernenti l'attribuzione o la delega di funzioni agli enti territoriali, sono individuati, per ciascun servizio della giunta regionale, nella tabella allegata alla presente legge, che forma parte integrante della stessa, gli atti la cui adozione spetta al dirigente del servizio.